Presenza negli edifici di materiali contenenti amianto valutazione dell'eventuale intervento

I Decreti Ministeriali 6 settembre 1994 e 20 agosto 1999, integrato dal D.M. 25 luglio 2001, contengono norme per fornire indicazioni metodologiche e tecniche per la manutenzione e la bonifica dei materiali, prodotti e manufatti contenenti amianto nelle strutture edilizie civili ed industriali.

La presenza di amianto in un edificio civile o industriale impegna il proprietario, l'amministratore di condominio o il rappresentante legale a presentare, entro i termini fissati dalla Regione Liguria, la scheda di autonotifica e la successiva periodica scheda di aggiornamento della presenza di amianto in edifici ed impianti.

La scheda di autonotifica censisce la presenza del materiale "a vista" o facilmente accessibile mentre la scheda di aggiornamento ha per fine l'aggiornamento periodico del censimento effettuato con un monitoraggio sullo stato dell'esistente.

Il censimento iniziale, come il successivo monitoraggio periodico, riguarda sia la presenza di amianto in matrice friabile (si definisce in questo modo ciò che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale), sia la presenza in matrice compatta (si definisce in questo modo quello che può essere sbriciolato o ridotto in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici).

La presenza di manufatti, prodotti e materiali contenenti amianto in strutture civili o industriali comporta l'adozione di iniziative volte a circoscrivere, quanto più possibile, l'esposizione degli occupanti.

Si possono individuare tre condizioni dello stato del materiale o del manufatto e per ciascuna di esse debbono essere adottati specifici provvedimenti di controllo, manutenzione e bonifica:

  • presenza di materiali integri non soggetti a danneggiamento - situazioni in cui non esiste rischio di rilascio di fibre di amianto o di esposizione degli occupanti (materiali non accessibili, materiali duri e compatti, materiali localizzati in aree dell'edificio non utilizzate o utilizzabili, ecc.). 
    In questi casi non è necessario un intervento di bonifica ma un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il conseguente rispetto delle procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile così da tenere sorvegliato l'eventuale rilascio delle fibre di amianto con un programma di controllo e manutenzione (se e quando necessaria)
  • presenza di materiali integri ma suscettibili di danneggiamento - situazioni in cui esiste un rischio potenziale di rilascio di fibre di amianto (materiali ancora in buono stato di conservazione ma facilmente danneggiabili, ad esempio per di interventi di manutenzione, materiali esposti a fattori, esterni o ambientali, di deterioramento). 
    In questi casi bisogna procedere all'eliminazione, se e per quanto possibile, delle cause di un potenziale danneggiamento confinando il materiale e mettendo in atto il programma di controllo e manutenzione (se e quando necessaria)
  • presenza di materiali danneggiati - situazioni in cui il possibile rilascio di fibre di amianto è un fatto oggettivo e quindi di rischio reale (materiali a vista, in aree frequentate dell'edificio, che presentano parti friabili danneggiate o deteriorate e materiali in analogo stato di conservazione posti vicino a sistemi di ventilazione). 
    È necessario, nella situazione in questione, procedere alla valutazione dell'estensione del danno considerando che:
    • se il danno è limitato ed è possibile eliminarne le cause, può essere sufficiente un restauro del materiale adottando il successivo programma di controllo e manutenzione (se e quando necessaria);
    • se il danno è esteso, può essere necessario procedere all'incapsulamento, al confinamento o (quale ultima ed indifferibile scelta) alla rimozione dei manufatti contenenti amianto.

Il parametro da utilizzare per la valutazione è quello della quantità di superficie interessata dalla condizione di danneggiata-friabile che, se corrispondente alle percentuali indicate nello schema, determina una condizione di particolare attenzione per i conseguenti interventi di bonifica. 
I tre possibili tipi di bonifica dell'amianto sono:

  • l'incapsulamento: consiste nel trattare il materiale con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione della superficie esposta
  • il confinamento: consiste nell'installare una barriera a tenuta che separi il materiale contenente amianto dalle aree occupate dell'edificio e dall'ambiente
  • la rimozione: prevede l'asportazione totale del materiale dal sito in cui è presente.

L'adozione di una di queste misure è legata al tipo ed alle condizioni del materiale, alla sua ubicazione, alla volontà della proprietà di scegliere una delle soluzioni .

Se necessita un intervento su manufatti contenenti amianto bisogna, in primo luogo, verificare se è possibile procedere all'incapsulamento o al confinamento e, solo come ultima soluzione, procedere alla rimozione. Quanto detto non deve essere considerato un'imposizione verso coloro che abbiano deciso, autonomamente, di procedere alla rimozione.