Scheda ex articolo 9 Legge 27 marzo 1992 n. 257 

L'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, prevede che le medesime producano annualmente una relazione che riassuma l'attività svolta e fornisca elementi conoscitivi utili circa gli interventi svolti, le quantità di materiali lavorate, i lavoratori coinvolti e le loro esposizioni.

L'allegato schema costituisce il modello redatto e licenziato, in sintonia con i contenuti del Decreto Legislativo 81/2008 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 106/09, dal Gruppo di studio per la verifica dello stato di attuazione, della rispondenza delle norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e per l'implementazione di azioni atte al loro completamento.

Le imprese utilizzatrici o che esplicano attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, debbono redigere la prevista relazione annuale utilizzando, a partire dal corrente anno, il modello allegato, inviandolo alla Regione Liguria, Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica relativamente a tutte le attività svolte sul territorio regionale nonché alle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio per i singoli interventi alle stesse comunicati.

Le imprese debbono inviare le suddette relazioni, redatte secondo il modello allegato, entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento, ancorché a tale data abbiano cessato le attività soggette all'obbligo di relazione.

Le imprese che non ottemperano gli obblighi previsti dall'ex articolo 9 commi 1 e 3 della Legge n. 257 del 27 marzo 1992 entro i limiti temporali previsti dalla normativa sono sanzionate secondo le vigenti disposizioni normative.

Si fa riserva di integrare quanto sopra con i contenuti del Decreto Legislativo n.106/2009, al momento non disponibile.

Descrizione della scheda ex articolo 9 Legge 27 marzo 1992 n. 257