Informazioni di carattere generale e un estratto delle principali norme relative all’educatore professionale

Si comunica a tutti gli interessati che il titolo di Educatore Professionale rilasciato dalla Regione Liguria in applicazione delle DGR 5532/1994, DGR 807/1995, DGR 2493/1996, è a tutti gli effetti equipollente al il titolo universitario ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post base.

DM 27 luglio 2000 "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base".

Si riportano di seguito alcune informazioni di carattere generale e un estratto delle principali norme relative all’educatore professionale.

Chi è l’educatore professionale:

L'Educatore Professionale è un professionista sanitario in possesso di laurea di I livello nella classe L-SNT2.

Il ministero della salute riconosce l’educatore professionale nell’ambito delle professioni sanitarie riabilitative.

Ai sensi del D.M. 520/98 (profilo professionale) la formazione dell' Educatore Professionale spetta all' Università di Medicina e Chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienze dell'educazione.

La formazione include percorsi professionalizzanti presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli d'intesa fra le regioni e le stesse università.

Conseguita la laurea triennale, gli educatori professionali possono proseguire la formazione iscrivendosi a un corso di master di primo livello (o frequentando altre iniziative di formazione permanente) oppure possono iscriversi alla laurea magistrale (specialistica).

icon Decreto 8 ottobre 1998, n. 520 (38.58 kB)

icon Legge 26 febbraio 1999 n. 42 (5.73 kB)

icon Legge 10 agosto 2000 n. 251 (31.55 kB)

icon Decreto Ministeriale 29 marzo 2001 (6.45 kB)

icon Legge 1 febbraio 2006 n.43 (11.2 kB)

 

Con il DPCM 26 Luglio 2011 è stato recepito l'accordo raggiunto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
In tale documento sono stati definiti criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'Articolo 4, comma 2, della Legge 26 febbraio 1999, n° 42.

La Giunta regionale, con provvedimento n. 28 del 13 gennaio 2012, ha recepito il DPCM e ha approvato l'avviso pubblico per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli.
Nel provvedimento regionale era prevista una calendarizzazione per la presentazione delle istanze di riconoscimento, diversificata in relazione ai diversi gruppi di professioni.

Il bando per le professioni dell'area tecnico sanitaria è stato regolarmente emanato e le istanze ricevuto sottoposte a istruttoria da parte dei competenti uffici.
Qualora chi ha inoltrato domanda di equivalenza a seguito di tale bando non avesse ancora ricevuto comunicazioni dal Ministero della Salute può mettersi in contatto con la Dottoressa Vittoria De Astis tel 0105488223 email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per informazioni.

In data 30 ottobre 2013 è stato pubblicato sul BURL n° 44 parte II la Dgr 1246/2013 - “Approvazione Avviso Pubblico per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari area sanitaria – alcune professioni sanitarie riabilitative”

icon  Dgr n.1246 dell11 ottobre 2013

A seguito dell’emanazione di questo bando è possibile presentare domanda di equivalenza per le seguenti professioni:

  • Podologo
  • Fisioterapista
  • Logopedista
  • Ortottista-Assistente in oftalmologia
  • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
  • Tecnico della riabilitazione psichiatrica
  • Terapista occupazionale

La domanda può essere scaricata qui: Equivalenza dei titoli - avviso pubblico

Per quanto concerne la Professione Sanitaria di Educatore Professionale si informano gli interessati che verrà emanato un avviso pubblico specifico per tale figura, come statuito nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 36869 del 6/8/2013, decisione ratificata dalla Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2013.

Non devono presentare la domanda: tutti coloro il cui titolo sia già stato dichiarato equipollente ai diplomi universitari delle Professioni Sanitarie dai decreti del Ministero della Sanità emanati nell'anno 2000. Ciascuno può verificare la validità del proprio titolo collegandosi al seguente link: http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx (scorrere la pagina fino all'elenco dei DM 27/07/2000).

Possono presentare la domanda:

  • tutti coloro che siano in possesso di un titolo non dichiarato equipollente purché lo stesso sia stato conseguito inderogabilmente entro il 17 marzo 1999 ed il relativo corso formativo deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995
  • coloro che hanno conseguito il titolo conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari

Requisiti dei titoli

  • i titoli devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione Liguria o da altri Enti Pubblici preposti allo scopo
  • i corsi devono essere stati svolti nel territorio della Regione Liguria
  • il titolo deve aver consentito l'esercizio professionale in conformità all'ordinamento vigente all'epoca

Requisiti dell'esperienza lavorativa:

L'esperienza lavorativa deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria rispetto alla quale si chiede l'equivalenza del titolo posseduto e per essere oggetto di valutazione deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2001

Percorso di compensazione formativa:

Qualora il titolo e l’esperienza lavorativa non consentano di raggiungere il punteggio previsto, il riconoscimento è subordinato alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati con apposito decreto, in corso di adozione, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza i seguenti titoli/ diplomi/ attestati/ qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:

  • Infermiere generico (legge 29/10/1954 n. 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
  • Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
  • Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
  • Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
  • Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
  • Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
  • Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
  • Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
  • Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
  • Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità");
  • titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
  • titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
  • titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
  • diplomi di infermiera volontaria di Croce rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;
  • titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.

 Per informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Vittoria De Astis tel. 010/5488223; e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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