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I Nuclei Operativi di Controllo regionali (NOC) verificano, con funzioni ispettive, l’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni da parte delle strutture pubbliche e private accreditate convenzionate.
In sanità il termine appropriatezza è la misura di quanto una scelta od un intervento diagnostico o terapeutico sia adeguato rispetto alle esigenze del paziente e al contesto sanitario, ovvero, il grado in cui la conoscenza e le tecniche disponibili sono usate bene o male nel trattamento delle malattie e nel raggiungimento della salute (A. Donabedian, 1973).
Nello specifico, possiamo distinguere due differenti livelli di appropriatezza:
- l’appropriatezza generica od organizzativa, frutto della capacità dell’Organizzazione di strutturarsi con efficienza, stratificando l’erogazione degli interventi, minimizzando i rischi, rimuovendo gli incentivi perversi e massimizzando l’efficacia;
- l’appropriatezza clinica, derivante invece dal grado di efficacia e sicurezza con cui un intervento è applicato nel contesto di un rapporto rischi-benefici favorevole.
Nell’analisi di quest’ultima tipologia di appropriatezza, quella clinica, si concentra l’attività dei NOC, sui quali A.Li.Sa. agisce coordinando le attività delle competenti strutture aziendali.
Lo scopo è quello di monitorare e valutare la qualità delle attività ospedaliere, ricalcando i principi guida contenuti sia nella Raccomandazione n. 17 del 1997 emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati Membri, sia nella Legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la quale Regioni e Aziende Sanitarie ed Ospedaliere sono chiamate ad attivare specifiche azioni che favoriscano un corretto ed efficace utilizzo delle risorse.
Le parole chiave, in questo senso, debbono essere:
- congruenza, intesa come corrispondenza tra i dati sanitari riportati in forma codificata nelle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) ed i dati sanitari descrittivi del percorso assistenziale del paziente contenuti nella documentazione sanitaria (cartella clinica);
- appropriatezza, riferita alla valutazione (a parità di beneficio per il paziente) della correttezza del regime di erogazione prescelto e/o della durata della degenza sostenuta dal paziente;
- qualità, nella duplice accezione di qualità del servizio e qualità di compilazione della documentazione clinica.