icon Richiesta di accesso documentale (48.8 kB)

Accesso Documentale (L. 241/90 e s.m.i.)

Il diritto di accesso rappresenta principio generale dell’attività amministrativa.
L’art. 22 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi specifica che tale principio “costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.”

Il richiedente può chiedere a tale soggetto che sia riesaminata la richiesta di accesso.

icon Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (677.79 kB) 

icon Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico (342.78 kB) 

icon Determinazione del Direttore Generale n. 58 del 16.06.2015 (294.54 kB)
Approvazione del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico di cui all'art. 5, D.Lgs. 14/03/2013, n. 33

icon Determinazione del Direttore Generale n. 34 del 21.03.2014

Individuazione del titolare del potere sostitutivo previsto dall'art. 2 comma 9 bis della legge n. 241/90, come novellata dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n. 35, in caso di inerzia dei Responsabili dei procedimenti