Pubblicazione ai sensi dell'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

Pagina in corso di aggiornamento

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
    a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
    b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.Lgs. 07/03/2005 n. 82;
    c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonchè per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.