Determinazione del Commissario Straordinario n. 13 del 01.02.2016
Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione dell'Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria comprendente il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (aggiornamento a scorrimento per il triennio 2016-2018)
Determinazione del Direttore Generale n. 15 del 30.01.2014
Approvazione Piano Triennale (2014-2016) per la prevenzione della Corruzione dell'Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria comprendente il Programma Triennale (2014-2016) per la Trasparenza e l'integrità
Allegato - Determinazione del Direttore Generale n. 15 del 30.01.2014
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2014 - 2016
Le determinanti del fenomeno delle liste di attesa sono molteplici e attengono a tre grandi aree di intervento: il governo della (crescente) domanda di prestazioni, il governo dell’offerta di assistenza ed i sistemi di prenotazione ed erogazione delle prestazioni.
Obiettivo di primaria importanza per Servizio Sanitario Nazionale è assicurare ad ogni cittadino prestazioni sanitarie adeguate ai problemi clinici presentati, nel rispetto del diritto della persona alla tutela della salute e del principio di equità nell’accesso alle prestazioni.
Tale obiettivo è perseguibile attraverso idonei programmi e strategie che garantiscano un uso razionale delle risorse e che intervengano sull’efficacia delle prestazioni, sull’efficienza del sistema, sulla trasparenza nei confronti del cittadino e sull’appropriatezza clinica ed organizzativa.
Quest’ultima è sicuramente l’elemento regolatore delle scelte e dei comportamenti di tutti i soggetti che hanno una responsabilità rispetto al bisogno di salute. L’appropriatezza è quindi presupposto indispensabile, sebbene non sufficiente, per garantire il diritto alla salute stessa.
Di seguito sono consultabili i tempi di attesa degli esami e visite mediche nelle aziende ospedaliere e negli ambulatori delle aziende sanitarie liguri.
Il report utilizza come fonte i flussi delle attività della specialistica ambulatoriale.
Le prestazioni monitorate sono quelle previste dal Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (Deliberazione Alisa n. 185 del 12/06/2019).
Per ogni tipologia di prestazione è mostrato il numero di casi e la percentuale rispetto al totale, suddivisi per classi di priorità e fasce di tempi di attesa.
Per informazioni sulle modalità di prenotazione delle prestazioni sanitarie visita la sezione dedicata: Cup Liguria
Liste di attesa e percorsi di tutela di Asl e ospedali
- Le liste d’attesa del territorio dell’Azienda sociosanitaria ligure 1 sono consultabili sul sito di Asl1
- Le liste d’attesa del territorio dell’Azienda sociosanitaria ligure 2 sono consultabili sul sito di Asl2
- Le liste d’attesa del territorio dell’Azienda sociosanitaria ligure 3 sono consultabili sul sito di Asl3
- Le liste d’attesa del territorio dell’Azienda sociosanitaria ligure 4 sono consultabili sul sito di Asl4
- Le liste d’attesa del territorio dell’Azienda sociosanitaria ligure 5 sono consultabili sul sito di Asl5
- Le liste d’attesa dell'Ospedale Policlinico San Martino IRCCS sono consultabili sul sito dell'Ospedale San Martino
- Le liste d’attesa dell'E.O. Ospedali Galliera sono consultabili sul sito dell'Ospedale Galliera
- Le liste d’attesa dell'Ospedale Evangelico Internazionale sono consultabili sul sito dell'Ospedale Evangelico
- Le liste d'attesa dell'Istituto G. Gaslini sono consultabili sul sito dell'Ospedale Gaslini
Prenotazione prestazioni sanitarie
Come prenotare visita on line
Come prenotare visita Cup
Documenti
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24 Ottobre 2024
Guida alla comprensione dei dati
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22 Ottobre 2024
Monitoraggio siti Web
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09 Luglio 2020
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
Normativa
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13 Giugno 2019
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 185 del 12.06.2019
Recepimento Piano Regionale per il governo delle liste di attesa delle prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e dei Ricoveri chirurgici programmati (PRGLA). Triennio 2019-2021
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09 Luglio 2020
Delibera di Giunta regionale n. 397 del 17 maggio 2019
Recepimento dell'Intesa Stato/Regioni del 21.2.2019 sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
Tavolo tecnico interregionale immigrati e servizi sanitari
Il Tavolo è stato istituito nel 2008, nell'ambito dell'accordo Ministero della salute/CCM - Regione Marche (Uff. I, n. DG/PREV/I3488/P/F 3 ad, 2007).
Promozione della salute della popolazione immigrata in Italia
Accordo CCM/Ministero della Salute-Regione Marche (2007-2009)
- Progetto: "Promozione della salute della popolazione immigrata in Italia"
- Progetto: "Immigrati e servizi sanitari in Italia: le risposte dei sistemi sanitari regionali"
- Progetto: "La salute della popolazione immigrata: metodologia di analisi"
La salute della popolazione immigrata: monitoraggio da parte dei sistemi sanitari regionali
Accordo CCM/Ministero della Salute-Agenas (2010-2011)
- Progetto: La salute della popolazione immigrata:il monitoraggio da parte dei Sistemi Sanitari Regionali
Progetto - Il Servizio Sanitario si prende cura di te: promozione degli screening oncologici per la popolazione immigrata
Referente: Dott. Marco Russo -
Gli stranieri regolarmente soggiornanti e iscritti al SSN hanno gli stessi diritti e obblighi dei residenti italiani: scegliere il medico di famiglia e il pediatra, effettuare le visite e gli esami stabiliti dal proprio medico, essere ricoverati in ospedale, richiedere ricette ed essere sottoposti ad intervento chirurgico. Le prestazioni vengono erogate alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, compreso l’obbligo di pagamento delle quote di partecipazione alla spesa (ticket).
Cittadini Comunitari: le modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria variano in relazione al tempo di permanenza sul territorio italiano e alla regolarità con le norme sul soggiorno.
Stranieri non Comunitari: le modalità di erogazione variano in relazione al possesso o meno del permesso di soggiorno e alla tipologia dello stesso. Le attività di assistenza consentono agli stranieri di accedere a tutte le prestazioni offerte dal Sistema Sanitario Nazionale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione.
Cittadini comunitari
Cittadini Comunitari soggiornanti per un periodo inferiore a tre mesi
I cittadini comunitari in possesso della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie necessarie gratuitamente, salvo il pagamento di un “ticket“ (partecipazione alla spesa), presso una struttura sanitaria italiana.
Al cittadino comunitario sprovvisto di TEAM verrà richiesto il pagamento della prestazione sanitaria. La spesa gli verrà rimborsata al rientro in patria (art. 34 del Reg 574/72). L’Asl può in ogni caso richiedere d’ufficio il documento all’istituzione competente dello Stato estero.
Cittadini Comunitari soggiornanti per un periodo superiore a tre mesi
Il cittadino dell’Unione che soggiorna in Italia per un periodo superiore a tre mesi viene iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, se risulta essere:
- lavoratore subordinato o autonomo in Italia
- familiare, anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo in Italia
- familiare di cittadino italiano
- in possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia
- disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale in Italia
- in possesso di formulari comunitari (S1)
Cittadini Comunitari non in regola
Il cittadino comunitario non in regola può usufruire delle seguenti prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche e private accreditate:
- cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti
- cure essenziali (prestazioni diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita, complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)
- interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura correlate (tutela della salute del minore, fino al compimento del 18° anno di età; vaccinazioni secondo la normativa, interventi di profilassi internazionale e profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive.
L’assistenza sanitaria nei confronti dei cittadini comunitari che si trovano nella condizione di non poter richiedere l’iscrizione al SSR o non siano in possesso di un attestato di diritto di mobilità internazionale ma che necessitano delle prestazioni ed interventi sopraindicati, viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con codice regionale individuale ENI (Europeo Non Iscritto).
Il codice ENI viene rilasciato al cittadino comunitario non in regola a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici e di una dichiarazione di indigenza e viene utilizzato per ricevere le prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizioni con il cittadino italiano per quanto riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa (ticket).
Il codice ENI può essere rilasciato dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere e dagli IRCCS ha validità regionale ed ha una durata semestrale rinnovabile.
Divieto di segnalazione
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
Per maggiori approfondimenti si rimanda agli uffici competenti della propria Azienda Sanitaria Locale di residenza o dimora.
Stranieri non comunitari
Stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti
Hanno diritto di essere iscritti al Servizio sanitario nazionale i cittadini non comunitari e i loro familiari a carico, con permesso di soggiorno per motivi specifici o in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
La durata dell’iscrizione è la stessa del permesso di soggiorno ed è rinnovabile.
La donna in possesso di permesso di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvede, ha diritto all’iscrizione obbligatoria al SSR per sé e per il bambino.
Lo straniero in Italia con un permesso di soggiorno per affari, per motivi di cura o turistici, non ha diritto a richiedere l’iscrizione. Può usufruire di tutte le prestazioni offerte dalle strutture pubbliche e private accreditate a pagamento.
Stranieri non comunitari convenzionati con copertura assicurativa
I cittadini provenienti da Paesi con cui sussistono Accordi Internazionali che disciplinano l’erogazione dell’assistenza sanitaria possono ottenere le prestazioni sanitarie necessarie gratuitamente, salvo il pagamento di un "ticket" (partecipazione alla spesa), presso una struttura sanitaria italiana.
I Paesi con i quali sussistono accordi internazionali sono i seguenti:
- Argentina
- Australia
- Brasile
- Bosnia-Erzegovina
- Capo Verde (momentaneamente sospesa)
- Croazia
- Città del Vaticano e Santa Sede
- Macedonia
- Montenegro
- Principato di Monaco
- Repubblica di S. Marino
- Serbia
- Tunisia
E’ bene evidenziare che ogni "Accordo Internazionale" ha le sue specificità (categorie protette), pertanto è necessario rivolgersi all’ASL.
Assistenza sanitaria italiani all'estero e stranieri in Italia
Stranieri non comunitari senza permesso di soggiorno
Il cittadino straniero “non in regole” può usufruire delle seguenti prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche e private accreditate:
- cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti
- cure essenziali (prestazioni diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita, complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)
- interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura correlate (tutela della salute del minore, fino al compimento del 18° anno di età; vaccinazioni secondo la normativa, interventi di profilassi internazionale e profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive.
La struttura che eroga la prestazione sanitaria ad uno straniero che non è in grado di pagarla dovrà fargli sottoscrivere una dichiarazione di indigenza e assegnargli un codice regionale (STP).
Il codice STP può essere rilasciato dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere e dagli IRCCS ha validità nazionale ed ha una durata semestrale rinnovabile.
Divieto di segnalazione
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
Per maggiori dettagli si rimanda agli uffici competenti della propria Azienda Sanitaria Locale di residenza o dimora.
Interventi umanitari autorizzati
Gli stranieri non comunitari trasferiti per cure nell'ambito di interventi umanitari autorizzati dal Ministero della Salute o dalla Regione usufruiscono dell'assistenza sanitaria, con oneri a carico del Ministero della Salute o della Regione, Il Ministero individua le strutture idonee all’erogazione delle prestazioni sanitarie richieste.
La Regione autorizza prestazioni di alta specializzazione a cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono, o non sono facilmente accessibili, competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche e gravi patologie.
- Asl 1 - Imperiese
- Asl 2 - Savonese
- Asl 3 - Genovese
- Asl 4 - Chiavarese
Referente: Dott. Marco Russo -
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. La Tessera Sanitaria deve essere utilizzata per l'assistenza all'estero nei Paesi della Unione Europea, nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Liechtenstein, Islanda) e in Svizzera.
Il Ministero della Salute ha messo a disposizione una guida interattiva "se parto per …", che permette a tutti gli assistiti (cioè tutti coloro che sono iscritti e a carico del Servizio Sanitario Nazionale - SSN) ed a tutti gli operatori sanitari, di avere informazioni sul diritto o meno all’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi Paese del mondo; in particolare di avere informazioni su:
- come ottenere l’assistenza sanitaria in un qualsiasi Paese del mondo;
- a chi rivolgersi
- come richiedere eventuali rimborsi
Assistenza sanitaria transfrontaliera
Ai sensi del D.lgs n. 38 del 28.02.2014 di recepimento della Direttiva europea 2011/24/UE
L’assistenza sanitaria transfrontaliera è in vigore dal 5 aprile 2014: la procedura amministrativa deve essere facilmente accessibile e deve garantire la trattazione obiettiva e imparziale delle domande relative all’autorizzazione preventiva e al rimborso dei costi; le informazioni relative a tali procedure devono essere rese pubbliche.
Beneficiari
Iscritti obbligatoriamente al SSR residenti sul territorio della ASL territorialmente competente.
Paesi coinvolti
Stati membri dell'UE
Sono, pertanto, esclusi gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Liechtenstein, Islanda), Svizzera e gli Stati extraeuropei.Cure programmate ammesse a rimborso
Le prestazioni previste dai LEA regionali (livelli essenziali di assistenza).
Sono escluse le seguenti prestazioni:- trapianti d’organo
- cure a lungo termine
- programmi di vaccinazioni contro le malattie contagiose.
Il sistema prevede prestazioni per le quali è necessaria la preventiva autorizzazione e prestazioni che non necessitano di autorizzazione.
In ogni caso la persona assicurata che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera e del conseguente rimborso ai sensi del presente decreto, presenta apposita domanda di verifica preventiva alla ASL territorialmente competete, affinché sia verificato se la medesima prestazione debba essere sottoposta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere b) e c), ove ricorrano le condizioni ivi previste. L'esito di tale verifica è comunicato al soggetto interessato entro 10 giorni e, ove sia positivo, la domanda di verifica presentata si intende quale richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi del comma 4, e i termini di cui al comma 7 decorrono dalla sua ricezione.
Procedure
Assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione (modulo da trasmettere alla Asl: Domanda assistenza sanitaria transfrontaliera)
L'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva è limitata all'assistenza sanitaria che:
- è soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o la volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e:
- comporta il ricovero del paziente in questione per almeno una notte, o
- richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale; o
- richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; o
- è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell'assistenza.
Il D.Lgs 38 del 4 marzo 2014 prevede all’art.9 comma 8 che entro 60 gg il Ministero della Salute con successivo decreto ministeriale, definisca l’elenco delle prestazioni che debbono essere autorizzate preventivamente. Requisito è che le prestazioni siano comprese nei LEA nazionali o regionali (con integrazioni di prestazioni e/o specifiche condizioni di erogabilità regionali).
In attesa dell’emanazione del DM sopra citato e al fine di adottare comportamenti omogenei, è stato individuato un primo e provvisorio elenco di prestazioni.
Sono da sottoporre ad autorizzazione preventiva:
Ricoveri:
- Ricoveri con almeno una notte in ospedale
- Ricoveri (qualsiasi regime) afferenti ai 108 DRG potenzialmente inappropriati
- Ricoveri chirurgici diurni (Day Hospital e Day Surgery)
- Day Hospital medici per i quali è necessario un piano di trattamento (al fine della remunerazione degli accessi)
- Ricoveri in residenze sanitarie o socio-sanitarie.
Prestazioni ambulatoriali:
Sono stati individuati i seguenti gruppi di prestazioni ambulatoriali:Risonanze magnetiche
Medicina nucleare (scintigrafie, tomografie, pet.)
Chirurgia ambulatoriale
RadioterapiaPer la Radioterapia occorre un piano di trattamento prima di procedere al computo del rimborso.
L'autorizzazione preventiva è negata nei seguenti casi:
- in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza che non può essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta
- a causa dell'assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza
- l'assistenza sanitaria in questione è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni
- l'assistenza sanitaria in questione può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia.
Eventuali danni alla salute, derivanti da prestazioni sanitarie transfrontaliere di cui si siano avvalse persone assicurate in Italia, non sono in alcun modo imputabili al Servizio Sanitario Nazionale, ancorché le prestazioni stesse siano state preventivamente autorizzate dalle ASL ai sensi dell'art. 9 comma 9 e dell'articolo 10 del D.lgs 38/2014.
Valutazione delle domande
La valutazione sanitaria delle domande presentate è esaminata, in primis, dal Direttore del Distretto o suo delegato che verifica se la prestazione è soggetta o meno ad autorizzazione preventiva.
Le ASL individuano le unità operative specialistiche deputate al rilascio delle autorizzazioni preventive.Per le prestazioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, ed ai successivi decreti ministeriali attuativi, le strutture deputate al rilascio delle autorizzazioni sono i Centri regionali di riferimento per autorizzazione per cure all’estero, già istituiti con DGR n.652 del 4/8/2017
Il Punto di Contatto Nazionale mette a disposizione delle Strutture deputate al rilascio dell’autorizzazione le informazioni relative al possesso dell’autorizzazione sanitaria, con le indicazioni delle tipologie di prestazioni erogabili dal prestatore di assistenza indicato nella richiesta di autorizzazione.
Rimborso
Il rimborso delle prestazioni ambulatoriali specialistiche e dei ricoveri ospedalieri è previsto per cittadini residenti in Liguria ed iscritti al Servizio Sanitario Regionale.
La domanda di rimborso per le prestazioni di assistenza transfrontaliera deve essere presentata al Distretto sanitario territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione:- Prescrizione medica (ricetta rossa) su ricettario del Servizio Sanitario Regionale
- Certificazione medica in originale
- Fattura in originale quietanzata emessa dal prestatore di assistenza sanitaria.
Valgono i seguenti criteri di rimborso:
- La prescrizione deve riportare una data che sia antecedente a quella di emissione della fattura o della nota onoraria
- La data della fattura deve essere successiva alla data di autorizzazione da parte dell’ASL
- L’ASL, territorialmente competente per residenza del paziente, garantisce ai beneficiari il rimborso dei costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera in misura corrispondente alle Tariffe ospedaliere regionali vigenti (Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti per tipo di ricovero e Catalogo Unico Regionale delle Prestazioni Sanitarie Ambulatoriali)
- Nel caso di prestazioni di specialistica ambulatoriale, il rimborso avviene al netto della compartecipazione alla spesa e della quota fissa per ricetta secondo la normativa vigente e in ogni caso il rimborso non potrà superare il costo effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta.
Nel caso in cui esistano ragionevoli dubbi sulla natura della fattura rimane diritto dell'ASL di competenza di richiedere al fruitore del rimborso l'onere di vidimazione della fattura stessa da parte del Consolato o Ente Amministrativo Italiano territorialmente competente.
Cure non programmate
Il Decreto legislativo si applica anche alle cure non programmate.
Qualora l’iscritto al SSN richieda un rimborso per cure non programmate, si applica la procedura sopradescritta, con la specifica che per “certificazione medica” si intende quella rilasciata dal prestatore di cura straniero.La richiesta di rimborso che segue alle cure non programmate e sulla base di certificazione medica rilasciata nello Stato di cura, potrà essere comunque oggetto di approfondita valutazione ed eventualmente non accolta, se debitamente motivata, qualora si abbia ragione di ritenere che, in analogia a quanto previsto per i Regolamenti, si tratta di cure programmate mascherate o fruite in conseguenza di abusi o frodi.
Tempistica
Verifica preventiva: L’ASL comunica l’esito della verifica all’interessato entro 10 (dieci) giorni e ove sia positivo, la domanda di verifica presentata si intende quale richiesta di autorizzazione preventiva.
Autorizzazione preventiva: l'ASL comunica all'interessato la concessione o l'eventuale diniego all'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione. Il termine di 30 (trenta) giorni può essere ridotto della metà in casi di particolare urgenza debitamente motivati.
Rimborso: Il cittadino entro 60 giorni dall’erogazione della prestazione presenta domanda di rimborso all’ASL di appartenenza. L’ASL corrisponde il rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Ricorso
Avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario.
La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.
Documenti
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03 Novembre 2017
Tariffe ospedaliere
Modalità di calcolo del valore su base tariffaria regionale delle prestazioni di assistenza ospedaliera
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05 Ottobre 2021
Domanda assistenza sanitaria transfrontaliera
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03 Novembre 2017
Assistenza sanitaria transfrontaliera
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03 Novembre 2017
Nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
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03 Novembre 2017
DGR n. 1041 del 28.09.2015
Disposizioni connesse alla de-materializzazione della ricetta medica cartacea (D.M. 2 novembre 2011). Modifica della codifica della "visita generale" nel nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
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03 Novembre 2017
Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti per tipo di ricovero
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03 Novembre 2017
DGR n. 1353 del 31.10.2014
Adozione, ai sensi del D.M. 18/10/2012, delle tariffe di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza. Aggiornamento tariffe di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale
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03 Novembre 2017
DGR n. 957 del 30.07.2013
Remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Adeguamento delle tariffe al D.M. 18 ottobre 2012
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05 Ottobre 2021
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 327 del 16.09.2020
Aggiornamento n. 8 del Catalogo Unico Regionale delle Prestazioni Sanitarie Ambulatoriali erogabili sul territorio ligure
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05 Ottobre 2021
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 262 del 22.07.2020
Aggiornamento n. 7 del Catalogo Unico Regionale delle Prestazioni Sanitarie Ambulatoriali erogabili sul territorio ligure: integrazioni alla Deliberazione di A.Li.Sa. n.211 del 11.06.2020
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05 Ottobre 2021
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 211 del 11.06.2020
Aggiornamento n. 6 del Catalogo Unico Regionale delle Prestazioni Sanitarie Ambulatoriali erogabili sul territorio ligure di cui alla Deliberazione di A.Li.Sa. n. 190 del 27 maggio 2020: rettifiche
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05 Ottobre 2021
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 190 del 27.05.2020
Aggiornamento n. 6 del Catalogo Unico Regionale: rettifica allegati di cui alla Deliberazione di A.Li.Sa. n. 80 dell'11 marzo 2020 "Aggiornamento n. 5 del Catalogo Unico Regionale delle Prestazioni Sanitarie Ambulatoriali erogabili sul territorio ligure" e rinvio dei termini di entrata in vigore
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05 Ottobre 2021
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 11.03.2020
Aggiornamento n. 5 del Catalogo Unico Regionale delle Prestazioni Sanitarie Ambulatoriali erogabili sul territorio ligure
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