Accesso Documentale (L. 241/90 e s.m.i.)

Il diritto di accesso rappresenta principio generale dell’attività amministrativa.
L’art. 22 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi specifica che tale principio “costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.”

Il richiedente può chiedere a tale soggetto che sia riesaminata la richiesta di accesso.

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico

Determinazione del Direttore Generale n. 58 del 16.06.2015

Determinazione del Direttore Generale n. 34 del 21.03.2014