Richiesta di accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato, introdotto dal comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati in possesso della pubblica amministrazione. Tale diritto ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata direttamente all’ufficio che detiene i dati o i documenti, mediante apposita modulistica, corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità.

Qualora il richiedente non conosca l’ufficio competente a detenere i dati richiesti, l’istanza deve essere inoltrata ad A.Li.Sa. mediante PEC al recapito Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La richiesta deve essere evasa dall’amministrazione entro 30 giorni, salva l’ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al/i controinteressato/i (art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013 e s.m.i.). Il rifiuto dell’accesso ai dati o documenti richiesti è ammesso soltanto quando sia necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi espressamente individuati dalla norma stessa. In caso di diniego, totale o parziale, dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare istanza di riesame al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che decide entro venti giorni con provvedimento motivato.

Responsabile Prevenzione e Repressione Corruzione e della Trasparenza: Avv.to Tiziana Coloretti, telefono: 010 548 5282, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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