Concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

Richiesta di accesso civico semplice

L'accesso civico, come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione ha omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata direttamente al Responsabile della Trasparenza mediante apposita modulistica.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente, entro 30 giorni, pubblica il documento, l'informazione o il dato richiesto e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicandone il collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

L'accesso civico consente altresì di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nei limiti di cui all'art. 5 Bis D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.