Le informazioni sulle procedure da seguire in caso di rientro dall'estero in base a quanto stabilito dal Dpcm del 14 gennaio 2021
Ingressi dall’estero DPCM 14 gennaio 2021 (in vigore fino al 5 marzo 2021)
Ingresso da paesi dell’elenco A
Nessuna restrizione.
Ingresso da stati o territori degli elenchi B
Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del DPCM 14 gennaio 2021. Al momento, nessuno Stato rientra in questo elenco.
Ingressi da stati o territori degli elenchi C
Per chi ha soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia:
- compilare l'autodichiarazione
- obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell'attestazione del test come specificato, l'interessato dovrà raggiungere la propria abitazione con mezzo privato ed effettuare quarantena di 14 giorni
- autosegnalarsi al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il territorio ove si è diretti.
Sono previste limitazioni in caso di transito o soggiorno in Paesi dell'elenco D e/o E nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia.
Ingressi da stati o territori degli elenchi D, E
Per elenco E: sono vietati gli spostamenti per Stati e territori, nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più motivi dell'art 6, comma 1 del DPCM 14 gennaio 2021, comprovati mediante autodichiarazione.
Chi rientra da Stati o territori compresi negli elenchi D ed E (solo se ricorrono i motivi previsti dall'art. 6, comma 1) deve:
- compilare l'autodichiarazione
- autosegnalarsi alla Asl territorialmente competente del luogo dove si è diretti
- raggiungere la propria abitazione con mezzo privato
- effettuare quarantena di 14 giorni.
In caso di insorgenza di sintomatologia Covid, deve essere subito avvisata la Asl territorialmente competente.
Ingressi dall'Austria
L'Ordinanza del 13 febbraio 2021 del Ministero della Salute dispone fino al 5 marzo 2021 limitazioni all'ingresso e il transito nel territorio italiano, per le persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a 12 ore in Austria.
Ingressi da Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Ingressi consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19, abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 ovvero un motivo di assoluta necessità da comprovare con autocertificazione.
I soggetti sono tenuti a:
- obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo
- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto
- obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nell’autodichiarazione per l’ingresso
- comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
Ingressi dal Brasile (fino al 31 gennaio 2021)
Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti il 16 gennaio 2021 hanno soggiornato o transitato in Brasile.
Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in Brasile, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.
A chi non si applicano le disposizioni
A condizione che non insorgano sintomi di Covid-19, sono previste ECCEZIONI all'obbligo di isolamento fiduciario e test molecolare o antigenico:
- all'equipaggio dei mezzi di trasporto
- al personale viaggiante
- ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
- agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo
- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5
- ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C (Vedi sezione dedicata)
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- agli ingressi mediante voli "Covid-tested", conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.
Documenti
DPCM 14 gennaio 2021 (2.31 MB)
Allegato 20 Dpcm 14 gennaio 2021 (298.88 kB)