Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Regolamenti per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità
Relazioni del responsabile dell'anticorruzione
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti
Atti di accertamento delle violazioni
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 150 del 30.04.2020 (5.26 MB)
Approvazione aggiornamento modulistica comune per le Aziende e gll Enti del SSR in materia di Anticorruzione e Trasparenza elaborata dal Gruppo di Lavoro regionale di cui alla Deliberazione A.Li.Sa. n. 89/2019
Registro degli accessi
Art. 21 c. 1
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi: ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Art. 42 D. Lgs. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
- Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
- i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonchè l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti
- i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari
- il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
- le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
L’Azienda non ha adottato provvedimenti straordinari e di emergenza.
Art. 40 D. Lgs. 33/2013. - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
Non applicabile
- In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
- Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta "Informazioni ambientali".
- Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
- L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.