Ricerca delle strutture sanitarie private accreditate sulla mappa
È possibile selezionare l'area di interesse (anziani, disabili, salute mentale, etc.) e il modulo (es. centri diurni, comunità alloggio, attività domiciliari, etc.) e visualizzare le strutture per Asl, provincia e disponibilità posti.
Qui di seguito i collegamenti con i corrispondenti siti della trasparenza delle Aziende Sociosanitarie Locali della Regione Liguria dove è possibile visionare i contratti in essere con le strutture private accreditate:
www.asl1.liguria.it
www.asl2.liguria.it
www.asl3.liguria.it
www.asl4.liguria.it
www.asl5.liguria.it
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Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 47 - Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.
Il Coordinatore dell'Area Liguria Salute è l'Ing. Giancarlo Bizzarri, nominato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione di Giunta Regionale n. 629 del 24.12.2025
Tutte le informazioni sono consultabili all'interno della sotto-sezione Personale - Incarichi amministrativi di vertice.
Obbligo previsto esclusivamente per le Amministrazioni Centrali dello Stato
Per la consultazione degli atti relativi al contesto istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, si rimanda:
alla Banca dati delle Leggi Regionali vigenti della Regione Liguria
alla Banca dati online dei decreti e atti della Giunta Regionale
al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL), all’interno del quale si potranno reperire anche le Deliberazioni del Consiglio Regionale
al Portale Trova Norme&Salute, all’interno del quale è consultabile tutta la normativa sanitaria nazionale
al sito web istituzionale delle Conferenze Stato - Regioni ed Unificata, per gli atti dalle stesse emanati
al Portale EUR-Lex, all’interno del quale è consultabile tutta la normativa comunitaria