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Enti di diritto privato controllati

Pubblicazione ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) e commi 2 e 3 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

L’Azienda Liguria Salute Sanitaria della Regione Liguria non ha enti di diritto privato, comunque denominati in controllo

  1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
    c) l'elnco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure di enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
  2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
  3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

Enti pubblici vigilati

Art. 22, c. 1 lett. a, 2, 3 D. Lgs. 33/2013.
L’Azienda Liguria Salute della Regione Liguria non ha enti pubblici comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati.

Pubblicazione ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a) e commi 2 e 3 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33:

  1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
    a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
  2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
  3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali deli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

Benessere organizzativo

Determinazione del Direttore Generale n. 93 del 20.11.2015
Piano triennale di azioni positive 2015-2017, punto 4.II.A: realizzazione di un'indagine di clima interno, volta a rilevare il livello di benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di misurazione, nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico

Il termine per la partecipazione all’indagine è stato successivamente fissato nel giorno 31 gennaio 2016.

Risultati indagine di clima interno e benessere organizzativo

Strutture sanitarie private accreditate

Ricerca delle strutture sanitarie private accreditate sulla mappa

È possibile selezionare l'area di interesse (anziani, disabili, salute mentale, etc.) e il modulo (es. centri diurni, comunità alloggio, attività domiciliari, etc.) e visualizzare le strutture per Asl, provincia e disponibilità posti.

Qui di seguito i collegamenti con i corrispondenti siti della trasparenza delle Aziende Sociosanitarie Locali della Regione Liguria dove è possibile visionare i contratti in essere con le strutture private accreditate:

www.asl1.liguria.it
www.asl2.liguria.it
www.asl3.liguria.it
www.asl4.liguria.it
www.asl5.liguria.it

Per eseguire la ricerca di una struttura è necessario salvare il file in locale e utilizzare le funzionalità di ricerca di Excel (filtri, funzione trova, ecc.)

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 47 - Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

 

  1. Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo
  2. Oneri informativi per cittadini e imprese
  3. Riferimenti normativi su organizzazione e attività
  4. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

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