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Accesso civico

Per le richieste di accesso documentale ai sensi della L. n. 241/1990:

Richiesta di accesso documentale

Accesso Documentale (L. 241/90 e s.m.i.)

Il diritto di accesso rappresenta principio generale dell’attività amministrativa.
L’art. 22 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi specifica che tale principio “costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.”

In base a tale norma il diritto di accedere ai documenti amministrativi compete a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. La legge sul procedimento afferma che “è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa dall’ente."

L’art.24 prevede due limiti al diritto di accesso: limiti facoltativi, sanciti dai soggetti passivi, che hanno l’effetto di differire l’accesso agli atti fino a quando la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. Limiti tassativi sono stabiliti in forma discrezionale dalla P.A. e producono un differimento all’accesso dei documenti.

Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata rivolta all’amministrazione che ha formato il documento per esaminarlo o estrarne copia. La P.A., nel caso in cui ritenga di non dover accogliere la richiesta può respingerla se la stessa abbia ad oggetto documenti esclusi dal diritto di accesso, limitarla in riferimento ad alcuni dei documenti richiesti e differirla laddove la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.

La legge n.15/2005 ha introdotto novità per quanto riguarda i ricorsi contro le determinazioni amministrative sull’accesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale al TAR, è stato inserito l’istituto del riesame da parte del difensore civico competente per ambito territoriale.

Il richiedente può chiedere a tale soggetto che sia riesaminata la richiesta di accesso.

  • Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
  • Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico
  • Determinazione del Direttore Generale n. 58 del 16.06.2015
  • Determinazione del Direttore Generale n. 34 del 21.03.2014

Prevenzione della corruzione

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Regolamenti per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità

Relazioni del responsabile dell'anticorruzione

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti

Atti di accertamento delle violazioni


icon Deliberazione del Commissario Straordinario n. 150 del 30.04.2020 (5.26 MB)
Approvazione aggiornamento modulistica comune per le Aziende e gll Enti del SSR in materia di Anticorruzione e Trasparenza elaborata dal Gruppo di Lavoro regionale di cui alla Deliberazione A.Li.Sa. n. 89/2019


Registro degli accessi

icon Registro accessi 2020 (10.69 kB)

Contrattazione collettiva

Art. 21 c. 1

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi: ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

  • Area Comparto Sanità
  • Dirigenza Area Sanità
  • Dirigenza Area Funzioni Locali
    • CCNL relativo al personale dell'area Funzioni Locali triennio 2019-2021
    • Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018

Altri contenuti

Prevenzione della corruzione

Accesso civico

Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati

Dati ulteriori

Segnalazione illeciti (whistleblower)

Dati sistema regionale di gestione diretta del contenzioso sanitario

Interventi straordinari e di emergenza

Art. 42 D. Lgs. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

  1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
    1. i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonchè l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti
    2. i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari
    3. il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
    4. le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari. 

L’Azienda non ha adottato provvedimenti straordinari e di emergenza.

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