Pubblicazione ai sensi dell'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33
Pagina in corso di aggiornamento
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.Lgs. 07/03/2005 n. 82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonchè per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
Pubblicazione ai sensi dell'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33
L'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria sta definendo un pannello di indicatori al fine di monitorare, in forma aggregata, l’attività in capo alle singole Aree di Intervento.
- Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.
Pubblicazione ai sensi dell'art. 22, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33
L’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria non ha enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo.
- Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma (enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione).
Pubblicazione ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) e commi 2 e 3 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33
L’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria non ha enti di diritto privato, comunque denominati in controllo
- Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
c) l'elnco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure di enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. - Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
- Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.