Il Decreto del Ministro della Salute del 07.03.2022 ha rinnovato il flusso di segnalazione delle malattie trasmissibili in Italia, introducendo il nuovo sistema informatizzato di sorveglianza delle malattie infettive denominato PREMAL.
L’art. 4 del Decreto definisce il flusso della segnalazione:
Il caso deve essere segnalato, previa Informativa all’interessato, indicando la malattia sospetta o accertata, gli elementi identificativi del paziente, gli accertamenti diagnostici eventualmente effettuati, la data di comparsa della malattia, tramite Modulo di segnalazione.
È responsabilità esclusiva del servizio di Igiene pubblica convertire la “segnalazione” in “notifica”, alimentando il sistema PREMAL dopo aver controllato l’adeguatezza della segnalazione, effettua le indagini epidemiologiche previste per legge e  assume i provvedimenti di sanità pubblica di competenza, completa la segnalazione con i dati non disponibili al momento della segnalazione iniziale e valida la stessa, trasmettendola alla struttura della Regione preposta alle funzioni di sanità pubblica.
L’art. 5 del Decreto definisce le modalità di segnalazione dei casi, con tempistiche differenti in base al potenziale diffusivo della malattia. In particolare, è richiesta maggior tempestività nella segnalazione delle c.d. “malattie che generano allerta”, ovvero malattie infettive “che richiedano l’adozione immediata di interventi di sanità pubblica, sia a livello nazionale che internazionale, in quanto a elevato rischio di diffusione o perché precedentemente eradicate o eliminate o oggetto di Piani o Progetti di eradicazione o eliminazione oppure perché provocate da azioni deliberate

a) per le segnalazioni dei casi di malattie infettive che generano allerta:

  • il medico segnala all’Azienda sanitaria il caso sospetto entro dodici ore;
  • la competente struttura sanitaria dell’Azienda sanitaria alimenta il sistema PREMAL entro ventiquattro ore;

b) per le segnalazioni dei casi delle restanti malattie infettive:

  • il medico segnala all’Azienda sanitaria il caso sospetto entro quarantotto ore;
  • la competente struttura sanitaria dell’Azienda sanitaria alimenta il sistema PREMAL entro sette giorni.