Indicazioni sulle misure di prevenzione da applicare e sui contatti utili a cui rivolgersi, modulistica per autodichiarazioni
14 ottobre
Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20:
- Belgio
- Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo)
- Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo)
- Repubblica Ceca
- Spagna (inclusi territori nel continente africano)
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo)
si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
- obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo
- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'Azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'Azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5 del DPCM del 13 ottobre 2020, le disposizioni dell'art. 6 dello stesso DPCM, commi da 1 a 6, non si applicano:
- all'equipaggio dei mezzi di trasporto
- al personale viaggiante
- ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
- agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5 del DPCM del 13 ottobre 2020, le disposizioni dell'art. 6 dello stesso DPCM, commi da 1 a 6, non si applicano:
- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5
- ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
DPCM 13 ottobre 2020 (1.61 MB)
DPCM 13 ottobre 2020 - Allegato 20 (338.38 kB)
8 ottobre
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, le misure di prevenzione si applicano alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, come prorogato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.
24 settembre 2020
Per chi rientra dai paesi esteri indicati si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
- obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo
- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'Azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
CHI È ESENTATO:
NON SI APPLICANO RESTRIZIONI A CONDIZIONE CHE NON INSORGANO SINTOMI DI COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5 del DPCM 07/08/2020 e ss.mm. (obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero):
- all'equipaggio dei mezzi di trasporto
- al personale viaggiante
- ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
d. bis agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
INOLTRE, NON SI APPLICANO A CONDIZIONE CHE NON INSORGANO SINTOMI DI COVID-19 E CHE NON CI SIANO STATI SOGGIORNI O TRANSITI IN UNO O PIÙ PAESI DI CUI AGLI ELENCHI C E F DELL'ALLEGATO 20, NEI QUATTORDICI GIORNI ANTECEDENTI ALL'INGRESSO IN ITALIA fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5 del DPCM 07/08/2020 e ss.mm. (obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero):
- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5
- ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e personale della polizia di Stato nell'esercizio delle loro funzioni
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Autodichiarazione giustificativa dello spostamento in caso di entrata in Italia dall'estero (212.42 kB) (Pubblicazione 29 settembre 2020)
Self-declaration for Entry into Italy from Abroad (85.15 kB) (Pubblicazione 29 settembre 2020)
23 settembre 2020
Recapiti a cui rivolgersi per obbligo auto-segnalazione e tampone entro 48 ore
Per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, come da Ordinanza Ministero della Salute del 12 agosto 2020, e dal 22 settembre anche Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hautsde- France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra) come da Ordinanza Ministero della Salute 21 settembre 2020, è previsto anche l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Di seguito si riportano i numeri e contatti delle ASL Liguri a cui rivolgersi per comunicare il proprio ingresso e richiedere il tampone:
ASL1 - mail
ASL2 - mail
ASL3 - mail
ASL4 - mail
ASL5 - mail