Referente: Dott. Marco Russo -
Gli stranieri regolarmente soggiornanti e iscritti al SSN hanno gli stessi diritti e obblighi dei residenti italiani: scegliere il medico di famiglia e il pediatra, effettuare le visite e gli esami stabiliti dal proprio medico, essere ricoverati in ospedale, richiedere ricette ed essere sottoposti ad intervento chirurgico. Le prestazioni vengono erogate alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, compreso l’obbligo di pagamento delle quote di partecipazione alla spesa (ticket).
Cittadini Comunitari: le modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria variano in relazione al tempo di permanenza sul territorio italiano e alla regolarità con le norme sul soggiorno.
Stranieri non Comunitari: le modalità di erogazione variano in relazione al possesso o meno del permesso di soggiorno e alla tipologia dello stesso. Le attività di assistenza consentono agli stranieri di accedere a tutte le prestazioni offerte dal Sistema Sanitario Nazionale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione.
Cittadini comunitari
Cittadini Comunitari soggiornanti per un periodo inferiore a tre mesi
I cittadini comunitari in possesso della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie necessarie gratuitamente, salvo il pagamento di un “ticket“ (partecipazione alla spesa), presso una struttura sanitaria italiana.
Al cittadino comunitario sprovvisto di TEAM verrà richiesto il pagamento della prestazione sanitaria. La spesa gli verrà rimborsata al rientro in patria (art. 34 del Reg 574/72). L’Asl può in ogni caso richiedere d’ufficio il documento all’istituzione competente dello Stato estero.
Cittadini Comunitari soggiornanti per un periodo superiore a tre mesi
Il cittadino dell’Unione che soggiorna in Italia per un periodo superiore a tre mesi viene iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, se risulta essere:
- lavoratore subordinato o autonomo in Italia
- familiare, anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo in Italia
- familiare di cittadino italiano
- in possesso di una Attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni di residenza in Italia
- disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale in Italia
- in possesso di formulari comunitari (S1)
Cittadini Comunitari non in regola
Il cittadino comunitario non in regola può usufruire delle seguenti prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche e private accreditate:
- cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti
- cure essenziali (prestazioni diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita, complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)
- interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura correlate (tutela della salute del minore, fino al compimento del 18° anno di età; vaccinazioni secondo la normativa, interventi di profilassi internazionale e profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive.
L’assistenza sanitaria nei confronti dei cittadini comunitari che si trovano nella condizione di non poter richiedere l’iscrizione al SSR o non siano in possesso di un attestato di diritto di mobilità internazionale ma che necessitano delle prestazioni ed interventi sopraindicati, viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con codice regionale individuale ENI (Europeo Non Iscritto).
Il codice ENI viene rilasciato al cittadino comunitario non in regola a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici e di una dichiarazione di indigenza e viene utilizzato per ricevere le prestazioni sanitarie essenziali a parità di condizioni con il cittadino italiano per quanto riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa (ticket).
Il codice ENI può essere rilasciato dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere e dagli IRCCS ha validità regionale ed ha una durata semestrale rinnovabile.
Divieto di segnalazione
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
Per maggiori approfondimenti si rimanda agli uffici competenti della propria Azienda Sanitaria Locale di residenza o dimora.
Stranieri non comunitari
Stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti
Hanno diritto di essere iscritti al Servizio sanitario nazionale i cittadini non comunitari e i loro familiari a carico, con permesso di soggiorno per motivi specifici o in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno.
La durata dell’iscrizione è la stessa del permesso di soggiorno ed è rinnovabile.
La donna in possesso di permesso di soggiorno per cure, in stato di gravidanza e sino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvede, ha diritto all’iscrizione obbligatoria al SSR per sé e per il bambino.
Lo straniero in Italia con un permesso di soggiorno per affari, per motivi di cura o turistici, non ha diritto a richiedere l’iscrizione. Può usufruire di tutte le prestazioni offerte dalle strutture pubbliche e private accreditate a pagamento.
Stranieri non comunitari convenzionati con copertura assicurativa
I cittadini provenienti da Paesi con cui sussistono Accordi Internazionali che disciplinano l’erogazione dell’assistenza sanitaria possono ottenere le prestazioni sanitarie necessarie gratuitamente, salvo il pagamento di un "ticket" (partecipazione alla spesa), presso una struttura sanitaria italiana.
I Paesi con i quali sussistono accordi internazionali sono i seguenti:
- Argentina
- Australia
- Brasile
- Bosnia-Erzegovina
- Capo Verde (momentaneamente sospesa)
- Croazia
- Città del Vaticano e Santa Sede
- Macedonia
- Montenegro
- Principato di Monaco
- Repubblica di S. Marino
- Serbia
- Tunisia
E’ bene evidenziare che ogni "Accordo Internazionale" ha le sue specificità (categorie protette), pertanto è necessario rivolgersi all’ASL.
Assistenza sanitaria italiani all'estero e stranieri in Italia
Stranieri non comunitari senza permesso di soggiorno
Il cittadino straniero “non in regole” può usufruire delle seguenti prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche e private accreditate:
- cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti
- cure essenziali (prestazioni diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita, complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)
- interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura correlate (tutela della salute del minore, fino al compimento del 18° anno di età; vaccinazioni secondo la normativa, interventi di profilassi internazionale e profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive.
La struttura che eroga la prestazione sanitaria ad uno straniero che non è in grado di pagarla dovrà fargli sottoscrivere una dichiarazione di indigenza e assegnargli un codice regionale (STP).
Il codice STP può essere rilasciato dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere e dagli IRCCS ha validità nazionale ed ha una durata semestrale rinnovabile.
Divieto di segnalazione
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
Per maggiori dettagli si rimanda agli uffici competenti della propria Azienda Sanitaria Locale di residenza o dimora.
Interventi umanitari autorizzati
Gli stranieri non comunitari trasferiti per cure nell'ambito di interventi umanitari autorizzati dal Ministero della Salute o dalla Regione usufruiscono dell'assistenza sanitaria, con oneri a carico del Ministero della Salute o della Regione, Il Ministero individua le strutture idonee all’erogazione delle prestazioni sanitarie richieste.
La Regione autorizza prestazioni di alta specializzazione a cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei quali non esistono, o non sono facilmente accessibili, competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche e gravi patologie.