Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013.
Non applicabile
Linee guida Anac (del. 1309/2016)
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Richiesta di accesso civico generalizzato
L'accesso civico generalizzato, introdotto dal comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati in possesso della pubblica amministrazione. Tale diritto ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata direttamente all’ufficio che detiene i dati o i documenti, mediante apposita modulistica, corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Qualora il richiedente non conosca l'ufficio competente a detenere i dati richiesti, l'istanza deve essere inoltrata a Liguria Salute mediante PEC al recapito
La richiesta deve essere evasa dall’amministrazione entro 30 giorni, salva l’ipotesi di sospensione fino a dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta al/i controinteressato/i (art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013 e s.m.i.). Il rifiuto dell’accesso ai dati o documenti richiesti è ammesso soltanto quando sia necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi espressamente individuati dalla norma stessa. In caso di diniego, totale o parziale, dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare istanza di riesame al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che decide entro venti giorni con provvedimento motivato.
Responsabile Prevenzione e Repressione Corruzione e della Trasparenza: Avv.to Emiliana Brunetti, telefono: 010 548 8676, email:
Documenti
-
29 Settembre 2025
Richiesta di accesso civico generalizzato
-
29 Settembre 2025
Richiesta intervento titolare potere sostitutivo
-
29 Settembre 2025
Diniego o ritardo nell'accesso civico generalizzato. Richiesta di riesame al RPCT
Concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
L'accesso civico, come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione ha omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata direttamente al Responsabile della Trasparenza mediante apposita modulistica.
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente, entro 30 giorni, pubblica il documento, l'informazione o il dato richiesto e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicandone il collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
L'accesso civico consente altresì di accedere a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nei limiti di cui all'art. 5 Bis D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.