Iniziative per lo smaltimento dell'amianto

Il Decreto del Presidente della Repubblica dell'agosto 1994 prescrive che "i rifiuti di amianto devono essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio definitivo in discarica di seconda o terza categoria" mentre, per i rifiuti contenenti amianto legato in matrice cementizia (tipo eternit) o resinoide, è consentito lo smaltimento in discarica di tipo 2A per rifiuti inerti.

In analogia con questa indicazione, il piano regionale aveva previsto che in discarica di tipo 2A potesse essere smaltito solamente amianto in forma legata ed in discarica 2B, oltre ad esso, potesse essere smaltiti anche rifiuti contenenti amianto in matrice friabile, per il quale è necessaria una maggiore cautela nelle operazioni di manipolazione, scarico e seppellimento.

Il piano inoltre chiariva che "verrà favorita in particolare, mediante accordi con gli Enti Pubblici che svolgono il servizio di nettezza urbana, la realizzazione di centri di stoccaggio dove i cittadini possano conferire in modo separato oggetti o manufatti contenenti amianto in forma legata presenti nelle abitazioni".

Il successivo "Decreto Legislativo Ronchi" n. 22/97, ha superato la classificazione del rifiuto di amianto come individuato dal DPR 915/82 e successivi atti interministeriali (che determina la tossicità del prodotto d'amianto in base alle fibre rilasciate). 
Secondo il Decreto Ronchi il rifiuto di amianto si divide in due categorie ben demarcate:

  • rifiuto da demolizione in fibra legata - codice europeo 170105 - smaltibile in discariche per inerti (mancano le indicazioni delle caratteristiche tecniche)
  • rifiuto pericoloso normalmente prodotto da decoibentazioni in fibra libera - codice europeo 170601 - non smaltibile nelle discariche per inerti
  • le modalità di smaltimento dell'amianto non sono ancora state chiarite, neanche nella prima conferenza nazionale sull'amianto, dove è emerso chiaramente che mancano ancora i disciplinari tecnici sulle "modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti d'amianto, nonché sul trattamento, imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche" previsti all'articolo 6 comma 4 della legge 257/92

 Nel frattempo sono stati prodotti due atti importanti:

  • La Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, adottata il 16 Luglio 1999, ha formulato criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per responsabili tecnici di imprese incluse quelle che, in base alla categoria di iscrizione, trattano amianto (categoria 10)
  • Il Decreto del Ministero della Sanità del 20 agosto 1999 di ampliamento delle normative tecniche per gli interventi di bonifica, compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5 comma 1 lettera f) della legge 257/9 i quali sono da porre in relazione alla normativa Comunitaria (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999; Decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002) e Nazionale (Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 372; Legge 23 marzo 2001 n. 93; Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36; Decreto Ministero Ambiente 29 maggio 2003) in tema di smaltimento dei rifiuti compresi quelli contenenti amianto che da quel momento hanno caratterizzato la materia

 In attesa che a livello centrale vengano definite le linee d'intervento conseguenti all'evoluzione delle normative alle quali far riferimento, la Regione Liguria ha ritenuto di non intervenire per eventualmente aggiornare le due direttrici sulle quali ha concentrato la propria azione e che riguardano rispettivamente:

  • L'individuazione, d'intesa con gli organismi deputati, di uno o più siti in Liguria che affianchino l'esistente discarica del savonese per lo smaltimento del prodotto in matrice compatta. Gli obiettivi sono:
    • abbattere i costi di conferimento (trasporto e smaltimento) in discarica evitando i viaggi in altre Regioni
    • ridurre gli smaltimenti abusivi che creano problemi ambientali
    • organizzare la raccolta per i modesti quantitativi agevolando la piccola impresa e il singolo cittadino attraverso la realizzazione di centri di raccolta nei quali far sostare scarrabili da destinare al conferimento del materiale (localizzati anche in aree per il conferimento di altre tipologie di rifiuti)
  • L'organizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti di amianto, segnalandone alle amministrazioni provinciali competenti, l'esigenza.

 La fase intermedia di gestione che ha caratterizzato il periodo ha visto la concessione di autorizzazioni provinciali per la realizzazione di centri di deposito preliminare (ex stoccaggi provvisori) realizzati in strutture presidiate, preferibilmente già adibite ad attività di gestione rifiuti.

Specifico riferimento in tal senso è stato inserito nel piano regionale di gestione dei rifiuti riprendendo i contenuti della deliberazione del Consiglio regionale n. 105/96 (riferite alla legge 915/82) e del decreto legislativo n. 22/97.

Sul problema amianto la Regione porta avanti un'azione di informazione diretta e capillare: partecipa a iniziative pubbliche e private per illustrare le finalità e i contenuti del piano di protezione dall'amianto e, con la collaborazione delle A.S.L., partecipa a iniziative di informazione alla popolazione (sportelli aperti nella sede regionale e le singole A.S.L. dislocate sul territorio).

Anche le singole Amministrazioni Comunali sono state coinvolte per sensibilizzare il pubblico ed informare tramite sportelli e manifesti.

Inoltre i comuni, singolarmente o per aree comprensoriali, sono stati invitati a promuovere incontri con la popolazione - ai quali è sempre stata assicurata, se richiesta, la partecipazione del Servizio Igiene Pubblica della Regione - per una ampia e capillare informazione sull'argomento.

La presenza di amianto in un edificio civile o industriale impegna il proprietario, l'amministratore di condominio o il rappresentante legale a produrre la scheda di autonotifica e la successiva periodica scheda relativa al rapporto di aggiornamento della presenza di amianto in edifici ed impianti.

La scheda di autonotifica censisce la presenza del materiale "a vista" o facilmente accessibile mentre la scheda di aggiornamento è destinata al censimento. Il censimento iniziale e il monitoraggio periodico riguardano sia la presenza di amianto in matrice friabile (si definisce in questo modo ciò che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale) sia la presenza di amianto in matrice compatta (si definisce in questo modo quello che può essere sbriciolato o ridotto in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici).

Per la matrice friabile la notifica di partenza deve essere aggiornata annualmente con presentazione, all'ASL competente per territorio, della apposita scheda di rilevazione dello stato di conservazione entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, mentre per la matrice compatta la notifica di partenza deve essere aggiornata triennalmente, anch'essa con scadenza 31 maggio degli anni 2010, 2013, …. ( delibera n.155/2001 ).

La presenza di manufatti, prodotti e materiali contenenti amianto in strutture civili o industriali comporta l'adozione di appropriate iniziative volte a limitare i rischi derivanti dall'eventuale inalazione di fibre volatili di amianto che, per le loro caratteristiche di bassissima velocità di sedimentazione che ne favorisce la tendenza a diffondersi nell'ambiente e a rimanere sospese facilmente nell'atmosfera per effetto di vento, traffico veicolare, movimentazioni di oggetti, permangono nell'ambiente per tempi molto lunghi.

Le fibre di amianto, inoltre, essendo molto resistenti agli agenti fisico-chimico-ambientali non si alterano e quindi non si degradano, ma rimangono nell'ambiente.

In relazione allo stato del materiale o del manufatto, le norme in essere individuano tre condizioni per ciascuna delle quali devono essere adottati adeguati e specifici provvedimenti di controllo, manutenzione e bonifica.

L'interazione che è stata creata tra le varie norme consente oggi di determinare meglio rispetto al passato - con riferimenti descrittivi e sinottici – anche le caratteristiche e le modalità di valutazione.

La Giunta Regionale, con proprio atto n.158 del 9 febbraio 2001, ha provveduto a regolamentare le procedure di conferimento dei rifiuti contenenti amianto in matrice compatta presso centri di stoccaggio temporaneo; le procedure indicate, per effetto dell'evoluzione in atto, sono al momento sospese; sarà premura della Regione provvedere ad aggiornare la presente comunicazione non appena verranno formalizzati gli atti di riferimento.

Il 3 aprile 2006 è stato adottato il Decreto Legislativo n. 152 ad oggetto “Norme in materia ambientale”, all’interno del quale nella Parte IV viene affrontato l’argomento dello smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli contenenti amianto.

I rifiuti contenenti amianto, se non avviati direttamente a smaltimento in discarica, possono essere sottoposti a:

  1. metodi di trattamento che riducono il rilascio di fibre senza modificare la struttura cristallochimica dell'amianto o modificandola in modo parziale; in questi casi i rifiuti derivanti da questi trattamenti sono destinati allo smaltimento in discariche per rifiuti pericolosi, se presentano un indice di rilascio superiore o uguale a 0,6 o allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi, se presentano un indice di rilascio inferiore a 0,6
  2. metodi che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e che quindi annullano la pericolosità connessa ai minerali d'amianto, in questi casi i materiali derivanti da questi trattamenti sono utilizzati come materia prima.