La Legge Regionale n. 5 del 6 marzo 2009 "Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento"
Il Consiglio Regionale della Liguria, nella seduta di mercoledì 25 febbraio ha votato a maggioranza la legge "Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento"; il testo, al termine dell'iter amministrativo, è stato promulgato dal Presidente della Giunta Regionale il 6 marzo diventando così la Legge Regionale numero 5/2009.
La sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria numero 5, si è avuta mercoledì 18 marzo sancendone l'efficacia a decorrere dal 2 aprile 2009.
Si compone di cinque titoli, venticinque articoli ed un allegato ed è la risultanza della comparazione di cinque diverse proposte di legge presentate da maggioranza ed opposizione; questo fatto sottolinea la trasversalità dell'azione dell'Assemblea Legislativa Ligure su questo tema che, seppure con sfumature e per taluni versi concetti differenti, ha evidenziato il rilevante significato politico attribuito all'argomento. Ciascuno dei titoli della legge puntualizza aspetti specifici definendone la cornice ed identificandone i tasselli che compongono il mosaico: le finalità, le azioni di bonifica dei materiali contenenti amianto, la presenza di amianto naturale, la sorveglianza sanitaria e le disposizioni finanziarie e transitorie, sono il mosaico che la compone.
Cinque le significatività che emergono: la tutela dell'individuo, il miglioramento della qualità della vita, la salvaguardia dell'ambiente, il ruolo attribuito al Piano Regionale Amianto e la verifica biennale dell'andamento dell'azione in tema di amianto.
Con esse vengono anche individuati due obiettivi più specifici e puntuali della legge: la sorveglianza e la bonifica dei manufatti installati, le azioni di prevenzione per contrastare l'esposizione all'amianto con il sostegno agli ammalati ed alla ricerca sanitaria in materia. La Legge indica anche le funzioni programmatorie della Regione che hanno, come obiettivo primario, l'aggiornamento periodico del principale strumento che ha regolato per oltre dodici anni l'azione pubblica in materia di amianto: il Piano Regionale varato con Deliberazione Consiliare il 20 dicembre 2006 con atto numero 105.
Sono state confermate tutte le azioni già in essere, riconoscendo alle medesime validità e coerenza con le finalità perseguite dalla Legge ed introducendo, a completamento del ciclo di rimozione dei materiali e manufatti contenenti amianto, l'impegno dell'Amministrazione ad individuare entro i successivi 24 mesi dall'entrata in vigore della stessa, i siti idonei allo smaltimento dei materiali e manufatti dimessi contenenti amianto e l'utilizzo sistematico dei dati anche epidemiologici raccolti ed elaborati dal Registro Mesoteliomi.
Assume anche rilievo l'istituzionalizzazione della conferenza biennale destinata a fare il punto sulla normativa in essere, sullo stato evolutivo della mappatura della presenza di amianto, sulle azioni di bonifica e sulle evidenze epidemiologiche. Altro aspetto significativo è la concreta azione di coinvolgimento degli Enti Locali territoriali (Province, Comuni singoli o associati e Comunità Montane) nelle iniziative di informazione ai soggetti coinvolti ed all'intera popolazione, assicurando un contributo a chi svolgerà questa azione. Nessuna delle matrici o della componentistica contenente amianto ancora oggi presente negli ambienti e nelle installazioni, viene trascurata dalla legge che prevede contributi – ai quali accedere con percorsi definiti e tempistiche fissate opportunamente – ai soli Enti Locali e territoriali per la bonifica di edifici pubblici e di pubblico utilizzo.
Sebbene possa apparire pleonastico, la legge ribadisce che gli interventi ed i conseguenti smaltimenti debbono essere compiuti da ditte idonee (iscritte alla categoria 10 dell'Albo Gestori Ambientali) ed operatori abilitati (in possesso di Attestato di Abilitazione alla bonifica da amianto). Anche la presenza naturale di amianto è presa in considerazione della legge che evidenzia la necessità di regolamentazione dell'attività estrattiva di pietre verdi (l'estrazione di amianto in quanto tale va ricordato non è più possibile dall'entrata in vigore della legge 257/92), di gestione delle terre e rocce da scavo in presenza di pietre verdi ed anche di comportamento in occasione di individuazioni durante lo svolgimento di interventi nei quali non era ipotizzabile tale presenza.
L'aspetto della sorveglianza sanitaria è stato particolarmente evidenziato ed adeguatamente sostenuto, sia nei confronti degli ex esposti che degli esposti; sono infatti previste registrazioni delle esposizioni, azioni di sostegno alle persone che hanno contratto malattie da amianto, sostegno ad azioni di ricerca ed istituzione di sportelli territoriali di assistenza.
Non possono essere dimenticate le indicazioni per la realizzazione di un catasto regionale delle aree a rischio amianto ed una stretta interazione con la pianificazione territoriale comunale.
Con l'adozione del provvedimento legislativo scattano anche le sanzioni, previste da tempo ma sempre sospese, connesse alle mancate notifiche o agli aggiornamenti delle stesse.
L'articolazione sanzionatoria è molto puntuale e distingue le differenti tipologie di mancanze commesse cercando di attribuire ad esse il giusto peso: dall'autonotifica incompleta all'errore di classificazione del materiale, dall'omessa autonotifica alle inesattezze formali, dalla mancata presentazione dell'aggiornamento all'inottemperanza alle prescrizioni formulate dagli organi di vigilanza con applicazione dell'articolo 650 del CP laddove si rileva l'inosservanza.
Come è stato ed è nello spirito degli atti regionali sino ad oggi adottati, volti a far crescere la consapevolezza piuttosto che a sanzionare, agli inadempienti che intendono regolarizzare la loro situazione ed evitare le sanzioni, viene concesso un periodo di 120 giorni (a partire dal 2 aprile 2009) per provvedere, durante il quale deve essere applicata la sola penalità. Come è stato per gli interventi di bonifica (incapsulamento, confinamento, rimozione) ed i conseguenti smaltimenti, anche nei riguardi delle ditte operanti azioni di bonifica da amianto viene ricordata la necessità che venga applicato il Capo III° del Titolo IX° del Decreto Legislativo 81/2008 e tutte le norme di corretta estrazione e trattamento del materiale di cava.
Dalla lettura del testo coordinato con le precedenti norme di carattere nazionale e con gli atti adottati in sede regionale che dalla legge non vengono assorbiti, emergono chiaramente indicazioni, laddove vi è presenza di manufatti o impianti contenenti fibre di amianto, di attenzione alla corretta conservazione dei manufatti e materiali; detta conservazione deve essere tenuta vigilata e periodicamente monitorata. Laddove detta presenza vi sia, ma non vi fosse stato un comportamento pregresso coerente con quanto dovuto, la legge indica il vincolo di:
- regolarizzazione di eventuali situazioni non conformi ai dettami della notifica, al fine di non incorrere nell'applicazione di sanzioni; ciò in ordine alla possibile totale mancanza di segnalazione o di mancato periodico aggiornamento sullo stato della presenza;
- gestione corretta e coerente della presenza nell'osservanza delle pregresse indicazioni fornite dalla Regione in modo puntuale ed articolato.
È infine da rilevare che, nella redazione degli atti necessari da produrre da parte degli Enti Locali territoriali che intendono avvalersi di contributi per la bonifica di presenze di amianto in manufatti ed impianti di loro proprietà o di destinazione pubblica, necessita corredare il tutto con una relazione tecnica, sottoscritta da chi responsabilmente formula la constatazione e suggerisce l'azione, che avvalori e sostenga la motivazione dell'intervento.
In applicazione degli articoli 9 comma 1 e 10 comma 4 della Legge Regionale 5/2009, la Giunta Regionale, ha approvato i modelli delle domande per le richieste di contributo da parte degli Enti Locali territoriali(Province, Comuni singoli o associati e Comunità Montane), che devono riguardare la rimozione di manufatti o materiali a vista o di accesso diretto sia di tipo compatto che friabile, presenti in edifici pubblici o comunque destinati a servizi pubblici e l'effettuazione di azioni informative rivolte alla popolazione.
La modulistica riguarda i fac-simile di domanda di contributo per la rimozione e per l'avvenuta informazione alla popolazione, la scheda di rilevamento delle azioni di bonifica, le istruzioni per la compilazione della scheda.
Così pure, in attuazione dell'articolo 21 della già citata Legge Regionale, la Giunta Regionale ha provveduto all'individuazione dei soggetti che attueranno la vigilanza in materia di amianto e contestualmente a definire la disciplina delle attività relative.