Per le richieste di accesso documentale ai sensi della L. n. 241/1990:
Richiesta di accesso documentale
Accesso Documentale (L. 241/90 e s.m.i.)
Il diritto di accesso rappresenta principio generale dell’attività amministrativa.
L’art. 22 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi specifica che tale principio “costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.”
In base a tale norma il diritto di accedere ai documenti amministrativi compete a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. La legge sul procedimento afferma che “è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa dall’ente."
L’art.24 prevede due limiti al diritto di accesso: limiti facoltativi, sanciti dai soggetti passivi, che hanno l’effetto di differire l’accesso agli atti fino a quando la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa. Limiti tassativi sono stabiliti in forma discrezionale dalla P.A. e producono un differimento all’accesso dei documenti.
Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata rivolta all’amministrazione che ha formato il documento per esaminarlo o estrarne copia. La P.A., nel caso in cui ritenga di non dover accogliere la richiesta può respingerla se la stessa abbia ad oggetto documenti esclusi dal diritto di accesso, limitarla in riferimento ad alcuni dei documenti richiesti e differirla laddove la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa.
La legge n.15/2005 ha introdotto novità per quanto riguarda i ricorsi contro le determinazioni amministrative sull’accesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale al TAR, è stato inserito l’istituto del riesame da parte del difensore civico competente per ambito territoriale.
Il richiedente può chiedere a tale soggetto che sia riesaminata la richiesta di accesso.
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Regolamenti per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità
Relazioni del responsabile dell'anticorruzione
Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti
Atti di accertamento delle violazioni
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 150 del 30.04.2020 (5.26 MB)
Approvazione aggiornamento modulistica comune per le Aziende e gll Enti del SSR in materia di Anticorruzione e Trasparenza elaborata dal Gruppo di Lavoro regionale di cui alla Deliberazione A.Li.Sa. n. 89/2019
Registro degli accessi
Art. 21 c. 1
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi: ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Art. 42 D. Lgs. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
- Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
- i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonchè l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti
- i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari
- il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
- le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
L’Azienda non ha adottato provvedimenti straordinari e di emergenza.